Lavoratrici non subordinate
Anche le lavoratrici autonome e le commercianti, le coltivatrici dirette, le colone, le mezzadre, e le libere professioniste hanno diritto a un'indennità di maternità giornaliera per i due mesi che precedono la data presunta del parto e per i tre successivi ad esso.
Devono però essere iscritte in appositi elenchi, rispettivamente presso le Camere di Commercio, gli Uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati e presso le competenti casse di previdenza per i liberi professionisti.
L'iscrizione alla gestione separata dei lavoratori autonomi consente alle lavoratrici autonome di usufruire della legge sulla tutela della maternità. In che modo è tuttavia ancora da definire (fine Febbraio 1998 ).
Le lavoratrici domestiche sono meno tutelate dalla legge, che prevede:
il divieto di assumere o di mantenere in servizio donne in stato di gravidanza nei due mesi precedenti il parto e nei tre successivi;
il versamento in quel periodo di un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione media convenzionale stabilita dal contratto nazionale delle colf, ma solo se la lavoratrice ha i contributi versati per un totale di 52 settimane nei due anni.
Non c'è divieto di licenziamento: il rapporto di lavoro può cessare con un regolare preavviso.