Prima di entrare nel merito delle accuse la difesa propone una questione procedurale.
Il giudice Nihilm Il Cacciatore ha dettato un termine
perentorio per la presentazione dei capi d'accusa. Questo termine è stato con evidenza infranto dalla pubblica accusa la quale tardivamente ha presentato le sue istanze, infrangendo una ordinanza del giudice.
Le istanze dovrebbero essere considerate inaccettabili per negligenza (e probabilmente dovranno poi essere valutate per un futuro provvedimento disciplinare nei confronti del miliziano incaricato), o per scarso interesse alla prosecuzione del procedimento.
Oltre a questo l'accusa ha inventato nuovi capi d'accusa non presenti nella denuncia, e ha altresì omesso di presentare accuse che invece aveva denunciato, creando confusione e incertezza sulla natura del processo lanciando accuse non procedute, e procedendo per accuse non pronunciate.
Nello specifico non si legge traccia nella denuncia, delle accuse di cui ai punti n. 2, 3, 4, 5, 6. mentre al contrario si leggono accuse riguardanti crimini di
"sobillazione" (peraltro inesistente nel codex moriano),
"collusione con oscuro" (peraltro inesistente nel codex moriano),
"corruzione di miliziano" e "corruzione di console" (anche questi inesistenti nel codex essendo quella di corruzione un'unica fattispecie),
"coercizione" (termine estremamente vago, ma di grande effetto, che purtroppo non indica nessun crimine specifico e nemmeno vagamente identificabile dentro o fuori dal codex).
Anche qui sono evidenti l'incompetenza, la negligenza e lo scarso tecnicismo della pubblica accusa.
E' da ritenersi che avendo l'accusa esposto tali denunce, e non avendo dato ad esse seguito in nessuno dei capi di imputazione nonostante l'ordine del giudice, la procedibilità per codesti fatti sia da escludersi adesso e in futuro ai sensi dell'art 13 comma secondo del codex moriano. E' un classico esempio di quella che tecnicamente è chiamata
"rinunzia all'azione"
TUTTAVIA, sebbene sia lampante l'irregolarità nel procedere della pubblica accusa, irriverente nei confronti dei precisi termini dettati dal giudice, e sebbene i rilievi sinora fatti sarebbero
da soli sufficienti a invalidare l'intero impianto accusatorio, la difesa procederà ugualmente alla contestazione dei singoli capi d'accusa.
Prima di passare all'analisi dei singoli punti, è bene soffermarsi su due fondamentali questioni extra-meritoriali, che prescindono ovvero dall'accertamento dei fatti. Tali questioni di competenza nel giudizio e della estensione temporale e spaziale della valenza del codex moriano rendono al di là di ogni dubbio improcedibili e irrilevanti i capi di accusa numeri 1,2,3,4,5.
Prima questione: La valenza del codex nel tempo, principio di irretroattività della legge.
Sin da quando l'uomo ha cominciato a darsi delle regole è delle leggi è sempre ripudiato alla coscienza comune applicare le conseguenze di una regola o eseguire condanne, se queste regole o leggi fossero entrate in vigore
dopo il fatto commesso o disciplinato. E' principio di diritto comune che la legge, ogni legge, dispieghi i suoi effetti solo ed esclusivamente per il futuro, e non certo per il passato, quando nessuno, non essendo a conoscenza della suddetta regola, poteva rendersi conto di porre in essere un comportamento contrario ad una regola che di fatto non esisteva. E' principio differente dall'inammissibilità dell'ignoranza della legge, la quale si basa sul fatto che l'ignoranza non è ammessa proprio perchè la regola è conoscibile e resa pubblica. Nessuno prenderebbe sul serio un giudice che applica regole "segrete" che il destinatario non aveva modo di conoscere al momento del fatto commesso.
Per di più nel caso presente ci troviamo di fronte ad un ulteriore paradosso.
Per quanto riguarda i fatti di cui ai capi d'accusa numeri 1,2,3,4,5 ci si riferisce con tutta evidenza a periodi di tempo in cui non solo non era entrato in vigore il codex moriano,
ma neppure la Repubblica Democratica di Mor era ancora venuta ad esistenza!
Ciò risulta particolarmente lampante nel capo d'accusa numero 1, alto tradimento.
Come si può tradire una repubblica o una nazione che non esiste e che esisterà soltanto in un tempo futuro?
Come si può commettere un crimine se l'ordinamento tutelato dalla legge non solo non è presente nel mondo fisico, ma non è neppure rappresentato nella volontà, nell'idea o nei progetti di alcun soggetto?
Sia chiaro che il punto numero uno è preso come semplice esempio, ma è altresì evidente che lo stesso discorso può applicarsi a
tutti i capi d'accusa presenti, escluso il numero 6.
Difatti un codice o un complesso di leggi è posto in essere a tutela dell'esistenza di un sistema di governo. Se tale sistema di governo non è ancora venuto ad esistenza sarebbe pura follia applicarne i principi a situazioni di fatto verificatesi in epoche antecedenti.
Si potrebbe obiettare che il codex moriano non prevede esplicitamente un principio di irretroattività della legge, ma tale obiezione sarebbe sarebbe giuridicamente rozza e maldestra.
E' espressamente previsto nell'introduzione del codex che ogni sentenza debba basarsi sullo "spirito del codice", il che significa che è possibile basarsi su principi non espressamente previsti ma logicamente desumibili in base alle regole vigenti. Nel caso presente è chiaro che, essendosi il la legge preoccupata, nell'art. 3 della costituzione della repubblica di mor, e nell'articolo 1 comma primo del codex moriano, di stabilire una valenza territoriale per la repubblica di mor, è correttamente desumibile anche il principio di
valenza temporale di tale legge, dal quale discende il principio di irretroattività della stessa.
Nonostante tale conclusione sia incontrovertibilmente chiara per tutti, a scanso di ogni dubbio io stesso mi premurai, poco dopo l'entrata in vigore del codex, di chiedere conferma di tale principio al console dargh in persona, il quale confermò senza ombra di dubbio le mie deduzioni. Allego di seguito la parte più rilevante della conversazione. I carteggi originali sono già stati consegnati nelle mani del giudice Nihilm Il Cacciatore, il quale ne ha accertato di propria mano l'autenticità.
Simone Red-Berengario [c.n.s.a.m.a.d.]- Tiberio Salve!
14/01/2011 22.01.33 Simone Red-Berengario [c.n.s.a.m.a.d.]- Tiberio avrei delle domand
14/01/2011 22.01.34 Red-Berengario [c.n.s.a.m.a.d.]- Tiberio Simone salve
14/01/2011 22.01.38 Red-Berengario [c.n.s.a.m.a.d.]- Tiberio Simone ditemi
14/01/2011 22.01.50 Simone Red-Berengario [c.n.s.a.m.a.d.]- Tiberio riguardano la valenza del codex moriano^^
14/01/2011 22.01.56 Simone Red-Berengario [c.n.s.a.m.a.d.]- Tiberio mi sono sorti dei dubbi
14/01/2011 22.02.07 Simone Red-Berengario [c.n.s.a.m.a.d.]- Tiberio per esempio
14/01/2011 22.03.07 Simone Red-Berengario [c.n.s.a.m.a.d.]- Tiberio come si comporta il codex per fatti avvenuti prima dell'istituzione della repubblica? c'è un condono generale, dato che non esistendo uno stato non può occuparsi di fatti avvenuti prima della sua esistenza?
14/01/2011 22.03.20 Red-Berengario [c.n.s.a.m.a.d.]- Tiberio Simone si esatto
14/01/2011 22.03.29 Red-Berengario [c.n.s.a.m.a.d.]- Tiberio Simone è il principio per cui se non esiste una legge
14/01/2011 22.03.36 Red-Berengario [c.n.s.a.m.a.d.]- Tiberio Simone in un epriodo non si può applicare
14/01/2011 22.03.45 Simone Red-Berengario [c.n.s.a.m.a.d.]- Tiberio quindi il nuovo codex
14/01/2011 22.03.52 Simone Red-Berengario [c.n.s.a.m.a.d.]- Tiberio non ha valenza retroattiva?
14/01/2011 22.03.55 Red-Berengario [c.n.s.a.m.a.d.]- Tiberio Simone no
(nota OOC, vi prego di considerare i nomi degli interlocutori della conversazione come rispettivamente Jasper e Dargh, avrebbe richiesto troppo tempo e fatica riscriverli tutti)
Come si vede, qualora la semplice interpretazione del codex moriano non fosse sufficiente, sono le stesse parole del suo redattore a confermare la valenza del principio di irretroattività della legge e quindi l'improcedibilità per i capi d'accusa numeri 1,2,3,4,5.
Seconda questione: La valenza del codex nello spazio, il principio di territorialità della legge.
E' cosa chiara a tutti che nessuna nazione o regno o altra forma di governo politico non può esistere senza un territorio. Il territorio, insieme al popolo e alla legge, è condizione necessaria per l'esistenza di una nazione. E' evidente che in assenza di un territorio di applicabilità della legge non è possibile dare a una regola alcun valore che non sia quello etico, morale o religioso, ambiti che poco o nulla hanno a che vedere con il diritto. La costituzione della repubblica di mor all'art. 3 e il codex moriano, all'art. 1 comma primo, si preoccupano di definire la validità territoriale della legge. E' chiaro che l'entità del territorio di una nazione è ampiamente variabile nel tempo, tale variabilità condiziona la valenza e l'ambito di applicazione della legge anche nel tempo, e come già accennato, qualora l'entità di tale estensione territoriale sia nulla, viene per ciò solo a cessare l'esistenza di una nazione.
Per quanto riguarda i fatti di cui ci occupiamo, per determinare l'estensione territoriale di una nazione o di un governo, bisogna fare riferimento agli archivi catastali di Elavia, le cui comunicazioni fanno
piena ed incontrovertibile prova di quanto in esse dichiarato. Controllando la
sezione moriana degli archivi catastali, è chiaro a tutti che i luoghi in cui sono avvenuti i fatti imputati si trovavano, al tempo degli avvenimenti, sotto una giurisdizione estera. Come può leggersi al decimo comunicato della sezione catastale citata, dal dodicesimo giorno dell'undicesimo mese dell'anno milledieci al ventesimo giorno dell'undicesimo mese dell'anno milledieci la città di Mor era parte dell'impero delle ceneri. Tutti i presunti crimini (uso il termine presunti poichè verrà dimostrato che anche nel merito tutte le accuse condotte contro l'imputato sono infondate) di cui ai capi di accusa numeri 1,2,3,4,5 sono avvenuti in tale lasso di tempo. A chi potrebbe sostenere che al tempo dei fatti commessi fosse in vigore la lex saturniae, che regolava il precedente protettorato, deve risultare chiaro alla luce degli archivi che non era quella la legge in vigore al tempo dei fatti contestati bensì la legge imperiale. Verrà dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio che sotto la vigenza di tale legge nessun crimine è stato perpetrato dall'imputato.
Per di più è anche da ritenere che nel lasso di tempo citato, il protettorato di saturnia aveva cessato di esistere, in quanto la sua estensione territoriale era chiaramente inesistente. Come spiegato prima, senza territorio non può esistere una nazione.
Gli eventi successivi alla concessione da parte dell'impero della signoria di Mor ai suoi residenti videro un breve rigurgito dell'esistenza del consiglio di saturnia, il quale ratificò l'attuale costituzione della repubblica moriana. Tuttavia, come testimoniato dall'assenza di registrazioni catastali, si trattò più di una formalità che di un vero ritorno in vita del protettorato di Saturnia, che deve considerarsi estinto a partire dal dodicesimo giorno dell'undicesimo mese dell'anno milledieci.
In buona sostanza, è da ritenere che nè la legge del protettorato di saturnia, nè il codex moriano siano applicabili ai fatti ascritti all'imputato, e ciò sia per un principio di valenza
temporale della legge, sia per un principio di valenza
territoriale.
Sostenere l'opposto porterebbe all'assurdo di dover condannare per i reati di blasfemia o alto tradimento o qualsiasi altro crimine ogni abitante della città di Mor che non si sia ribellato all'impero nel lasso di tempo citato, nonchè la condanna per lo stesso reato di ogni abitante di ogni territorio che in futuro si annetterà a quello della repubblica di Mor.
Queste considerazioni rendono, al di là di ogni dubbio, irrilevante, improcedibile, e anche un po' ridicolo, qualsiasi accertamento dei fatti di cui ai capi d'accusa 1,2,3,4,5.
Ciò detto, sebbene assolutamente superfluo, si passerà adesso alla disamina dei singoli capi d'accusa.
Capo di Accusa n. 1 - Alto Tradimento
Dal Codex Ironstar:
"Articolo 3 - Crimini massimi
Alto tradimento: Stipulare alleanze politiche, militari o commerciali con Regni o singoli individui considerati Nemici della Repubblica di Mor o mettersi al loro servizio; ostacolare e provocare volontariamente il fallimento di una missione ordinata dalla Repubblica di Mor; celare
informazioni d’interesse vitale per la Repubblica di Mor. "
E' fondamentale citare l'alleanza stipulata fra Jasper Sand e l'ormai lontano Impero delle Ceneri nella figura del Voxshar Lestradt detto il Serpente avvenute nell'undicesimo mese anno milledieci.
L'imputato, per ottenere il titolo di Signore della città di Mor, ha stipulato un'alleanza politica e militare con l'Impero delle Ceneri, volta ad annullare l'equilibrio di forze in campo fra le Gilde ed i cittadini indipendenti in lotta contro l'Impero nella regione di Saturnia, fino ad allora contesa fra il Regno Elaviano di Gans Shavone ed il Protettorato di Saturnia.
Tali accordi sono stati stipulati in una riunione avvenuta presso l'abitazione dell'imputato, in cui erano presenti, e che l'accusa considera testimoni, Spartaco detto Ignoto Incognito, Lyla Fowlerian, Kalis Ji'Vel, Francesco Delle Torri.
Citando l'Articolo 9 - Aggravanti:
"Possono essere considerate delle aggravanti, causando condanne più aspre:
- prevedere e pianificare il crimine;
...omissis...
- cagionare, con il proprio crimine, benefici anche involontari ai Nemici della Repubblica di Mor. "
Tali accordi prevedevano inoltre ulteriori azioni passibili di accuse secondo il codice Ironstar, che verranno presentate in seguito.
In merito a questo punto, richiamiamo alle considerazioni preliminari già fatte.
E' bene chiarificare innanzitutto che il Protettorato di Saturnia e la Repubblica democratica di Mor, sono due entità ben distinte e separate, differenziate nel tempo, nell'ordinamento e in buona parte anche nel territorio.
Se anche si accettasse per qualche assurdo motivo l'applicabilità del codex moriano, sarebbe evidente che nessun crimine di tradimento è stato perpetrato dall'imputato.
Difatti, è cosa ben nota che l'impero delle ceneri non è mai stato considerato quale "nemico della Repubblica di Mor" Nessuna dichiarazione è rinvenibile in tal senso, nessuno scontro armato è mai avvenuto tra le due nazioni e nessun console o altra autorità della repubblica ha mai rilasciato dichiarazioni pubbliche di ostilità nei confronti dell'impero, il quale era ed è tutt'ora da ritenersi una nazione
NEUTRALE rispetto alla repubblica. In
questo comunicato è ben possibile leggere dalle parole del console dargh che nessun rapporto di inimicizia è mai intercorso tra la repubblica di mor e l'impero delle ceneri, citando testualmente le parole del console
"Se desiderate chiarimenti ripeto sono sempre a disposizione. Non ho interesse a scatenare nessuna guerra nè con l'impero nè con chiunque altro"
Mancando il termine fondamentale di alleanza o patto con un "nemico della repubblica" è evidente che nessun tradimento, anche se la repubblica fosse esistita al tempo, è mai stato configurato dall'imputato.
Al contrario l'imputato ha rispettato e collaborato con l'ordine costituito presente al tempo dei fatti, svolgendo attività di pubblica polizia e affrontando un gruppo di fuori legge che aveva attaccato le autorità del posto.
Va da se che anche le aggravanti sono escluse, non esistendo alcun crimine e non esistendo alcun nemico della repubblica di mor che potesse avvantaggiarsi della condotta dell'imputato (ad essere precisi si ricorda ancora una volta che nemmeno la repubblica di mor era esistente al tempo).
Capo di Accusa n. 2 - Blasfemia
Dal Codex Ironstar:
"Articolo 3 - Crimini massimi
...omissis...
Blasfemia: servire volontariamente e consapevolmente Demoni o i loro emissari, contrarre liberamente patti con entità blasfeme, utilizzare oggetti demoniaci"
Tale capo di accusa deriva direttamente dalla già citata alleanza fra l'imputato e l'Impero delle Ceneri.
L'imputato, per portare a termine gli accordi, ha servito volontariamente e consapevolmente gli scopi e le direttive del Voxshar Lestradt detto il Serpente, contraendo un patto con tale individuo e l'Impero che esso rappresentava, unendosi in battaglia a creature non morte ed utilizzando preparati, manufatti e incantamenti rituali forniti dalla Fratellanza delle Ceneri.
A testimonianza di tale accusa, i testimoni presentati dalla Milizia sono Martino Delle Torri, Francesco Delle Torri, Isabeau Simaril, Kale Eyehawk, Whilelm Von Kassel, Kalis Ji'Vel, Lyla Fowlerian, Ged dei Draghi, Galhad dei Draghi, Spartaco detto Ignoto Incognito, Tonino Calandrella, Eclissi dei Bardi, Orion Helsing, Ettore, Faustolomeo.
Citando l'Articolo 9 - Aggravanti:
"Possono essere considerate delle aggravanti, causando condanne più aspre:
- prevedere e pianificare il crimine;
...omissis...
- cagionare, con il proprio crimine, benefici anche involontari ai Nemici della Repubblica di Mor. "
In merito a questo punto, richiamiamo alle considerazioni preliminari già fatte.
E' subito evidente, e lo ricordiamo, che una previsione del genere non era esistente al momento dei fatti contestati e che quindi era impossibile infrangerla.
Oltre a ciò l'articolo su cui è basata l'accusa presenta non lievi difficoltà di applicazione. E' chiaro che la repubblica
non possiede un sistema religioso di riferimento, poichè non è una teocrazia. Di conseguenza per applicare l'articolo in esame dovrebbe esistere un sistema di regole di supporto al giudice che permettano la definizione chiara di cosa si intende per demone, entità blasfema o oggetto demoniaco.
Tali regole non esistono, quindi devono considerarsi implicite nel senso comune
al luogo e al tempo del fatto commesso. Come ben sappiamo in terre imperiali le creature definite comunemente non morti vengono considerati al pari di oggetti o strumenti, e la loro natura non è demoniaca, bensì magica o necromantica se si vuole cogliere una differenza tra le due.
Nei fatti nessuna violazione è avvenuta, poichè nè le entità nè tanto meno gli strumenti utilizzati dall'imputato possono essere considerati di natura demoniaca secondo il criterio di interpretazione al luogo e a l tempo del fatto commesso.
In particolare per l'uso di oggetti se anche una pozione o una pergamena fossero fabbricati da un essere demoniaco non sarebbero demoniaci essi stessi, in quanto la loro natura sarebbe perfettamente comune e non distinguibile da quella di altri oggetti di simile fattura fabbricati da persone comuni.
In aggiunta a tali considerazioni, è da specificare che il codex moriano prevede per il crimine di blasfemia la
“volontarietà” dell'atto. Il che significa che il crimine è da escludersi qualora l'atto sia compiuto in presenza di uno dei vizi della volontà, ovvero
errore, violenza o dolo.
Nel caso in esame è ben noto che l'impero ebbe a dichiarare criminali tutti coloro che non avessero collaborato con le autorità nella pacificazione del territorio di Mor. E' evidente la situazione dell'imputato che di fronte a una potenza soverchiante e a un pericolo imminente per la sua vita e di quella a persone a lui care, ha scelto il pericolo minore rispetto alla possibilità di affrontare entità della portata dei membri della mano d'oro. Solo in un regno folle la pretesa di coraggio e inflessibilità potrebbe essere elevata a norma giuridica per di più sanzionabile penalmente.
Se una entità invincibile, o apparentemente tale (e qui entrano in gioco anche l'errore e il dolo) intima a un cittadino di adorarla altrimenti verrà incenerito, o propone di combattere per lei o veder morire le persone ad egli care ed essere ucciso egli stesso nell'opera di sterminio che già era in programma per tutti i dissidenti, non si vede come possa implicarsi una volontarietà nelle scelte di tale cittadino. Di fronte a una minaccia di danno ingiusto a se o a persone a se prossime, non è possibile pretendere il sacrificio della propria vita pur di rispettare una norma. Per lo stesso principio se due persone si trovassero in una situazione tale da permettere la sopravvivenza di una sola di esse, qualora per salvarsi la vita uno uccidesse l'altro non potrebbe certo accusarsi di omicidio.
Le dichiarazioni imperiali sono pubblicamente note. La scelta di conformarsi ad esse in virtù della propria salvezza, per di più in un territorio soggetto alla giurisdizione imperiale non può in nessun modo costituire reato ai sensi del codex moriano.
Va da se che le aggravanti sono escluse per quanto affermato al punto numero 1.
Capo di Accusa n. 3 - Insurrezione
Dal Codex Ironstar:
"Articolo 4 - Crimini Gravi
...omissis...
Insurrezione: prendere le armi in gruppo o cagionare una rivolta contro una legittima autorità."
Gli accordi stipulati dall'imputato con l'Impero delle Ceneri citati nel Capo di Accusa n. 1 sono sfociati in una rivolta armata da parte dell'imputato e di pochi ulteriori cittadini, coinvolti nel combattimento per difesa personale.
L'imputato, coadiuvato da entità non morte di nome Alexandra Charnette e Derlene Von Austen, e da appartenenti alla fazione Imperiale conosciuta come Fratellanza delle Ceneri, ha combattuto a scopo di annullare l'istituzionalità del Protettorato di Saturnia contro le Gilde dei Maghi, dei Bardi e degli Incantatori e contro i cittadini indipendenti affiliati al Protettorato.
A testimonianza di tale accusa, i testimoni presentati dalla Milizia sono Martino Delle Torri, Francesco Delle Torri, Isabeau Simaril, Kale Eyehawk, Whilelm Von Kassel, Kalis Ji'Vel, Lyla Fowlerian, Ged dei Draghi, Galhad dei Draghi, Spartaco detto Ignoto Incognito, Tonino Calandrella, Eclissi dei Bardi, Orion Helsing, Ettore, Faustolomeo.
Citando l'Articolo 9 - Aggravanti:
"Possono essere considerate delle aggravanti, causando condanne più aspre:
- prevedere e pianificare il crimine;
...omissis...
cagionare, con il proprio crimine, benefici anche involontari ai Nemici della Repubblica di Mor. "
In merito a questo punto richiamiamo le considerazioni preliminari già fatte, nonché le considerazioni in merito ai vizi della volontà svolte nella difesa del capo d'accusa numero 2.
Ricordiamo innanzitutto che non esistendo al tempo il codex moriano, in questo punto come in tutti gli altri già citati l'applicabilità di tale codex è da ritenersi esclusa.
Se anche si volesse pervenire ad una pseudo analisi sulla base di un codex non ancora vigente, in un reato di insurrezione è fondamentale per prima cosa identificare quale sia la
“legittima autorità” di cui all'articolo in esame.
Certamente, come già ampiamente dimostrato, tale autorità non può essere quella della repubblica di Mor, in quanto non ancora venuta ad esistenza all'epoca dei fatti. L'autorità in questione non può essere di certo quella del protettorato di saturnia, in quanto come dimostrato dai registri catastali esso aveva già da giorni cessato di esistere dopo
mesi di crisi istituzionali. Rimane comunque fermo che anche nel caso dell'esistenza del protettorato il fatto imputato non sarebbe comunque ascrivibile come reato, sarebbe assurdo sostenere che la repubblica di Mor abbia interesse a sanzionare penalmente rivolte o insurrezioni avvenute ai danni di altre entità nazionali, se non in base a specifici trattati internazionali, di cui peraltro non si registra alcuna esistenza. L'unica legittima autorità presente al luogo e al tempo dei fatti era quella imperiale, che per diritto di conquista e
per imbarazzanti errori politici, e negligenze istituzionali da parte dei malfunzionanti organi del protettorato di saturnia, aveva preso possesso di tutte le signorie precedentemente possedute dall'ormai defunto protettorato. Se insurrezione ci fu, fu perpetrata proprio da coloro che, rimanendo attaccati ad un inesistente protettorato, si opposero in armi all'autorità imperiale.
Ciò risulta ancora più chiaro se si considera che fu proprio l'intervento dell'autorità imperiale a porre fine alle ostilità. Il generale Garius della mano d'oro intervenne personalmente, e successivamente dichiarò l'intenzione dell'impero di concedere l'indipendenza alla signoria di Mor lasciandola in mano ai suoi abitanti. Questo gesto, accompagnato dalla quiescenza di tutti i presenti, è da solo sufficiente a dimostrare che al tempo dei fatti l'autorità dell'impero sulla signoria di Mor non era contestata nemmeno da coloro che combattevano per riprenderla. Anzi, se lo scontro armato aveva, da parte imperiale lo scopo di sedare una rivolta intestina e di catturare dei criminali che stavano insorgendo contro la sua autorità, al contrario da parte ribelle lo scopo non era sedare un'insurrezione come l'accusa vorrebbe far credere a questa corte,
bensì strappare Mor da un dominio imperiale ormai consolidato, ufficializzato e non contestato da alcuno.
In conseguenza di ciò i fatti ascritti all'imputato non possono in alcun modo essere considerati reati ai sensi del codex moriano.
Anche le aggravanti sono da escludersi per le considerazioni fatte al punto 1.
Capo di Accusa n. 4 - Omicidio
Dal Codex Ironstar:
"Articolo 4 - Crimini Gravi
...omissis...
Omicidio: causare volontariamente la morte di un cittadino della Repubblica di Mor o di un cittadino libero di nazione estera che si trovi nei territori della repubblica."
L'imputato, durante l'insurrezione del capo di Accusa n. 3, è imputabile della morte di frate Raphael degli Incantatori e di Rama il Lupo. Il primo è stato colpito a morte dallo stesso durante l'insurrezione, il secondo è stato lasciato morire nonostante la situazione di calma venutasi a creare in seguito all'insurrezione armata guidata dall'imputato.
A testimonianza di tale accusa, i testimoni presentati dalla Milizia sono Martino Delle Torri, Francesco Delle Torri, Isabeau Simaril, Kale Eyehawk, Whilelm Von Kassel, Kalis Ji'Vel, Lyla Fowlerian, Ged dei Draghi, Galhad dei Draghi, Spartaco detto Ignoto Incognito, Tonino Calandrella, Eclissi dei Bardi, Orion Helsing, Ettore, Faustolomeo.
Citando l'Articolo 9 - Aggravanti:
"Possono essere considerate delle aggravanti, causando condanne più aspre:
- prevedere e pianificare il crimine;
...omissis...
- cagionare, con il proprio crimine, benefici anche involontari ai Nemici della Repubblica di Mor. "
Si richiamano in merito a tale punto le considerazioni preliminari già fatte.
Nel ricordare che non essendo vigente ai tempi dei fatti il codex moriano non sia applicabile ai fatti ascritti, cominciamo l'analisi ipotetica con due considerazioni preliminari.
L'articolo 4 del codex prevede per il crimine di omicidio il cagionare volontariamente la morte di un cittadino della Repubblica di Mor o di un cittadino libero di nazione estera che si trovi nei territori della repubblica. E' subito evidente che nessuna delle vittime poteva essere cittadino della repubblica di mor in quanto essa non esisteva al tempo dei fatti, quindi la prima condizione è esclusa.
E' però altrettanto vero che nessuna delle due vittime si trovava al tempo dei fatti nel territorio della repubblica, sia perchè essa non esisteva sia perchè, come dimostrato negli archivi catastali, la città di Mor era al tempo parte dei territori imperiali. Questo esclude in primo luogo l'applicabilità del codex a tali fatti.
Oltre a queste considerazioni che valgono per entrambe le vittime, ve ne sono altre che vanno trattate singolarmente.
Nel caso di fratello Rafael, bisogna considerare gli atti compiuti dall'imputato come legittima difesa. Trovandosi nel mezzo di uno scontro armato, che l'imputato aveva peraltro più volte tentato di evitare invitando i presenti a deporre le armi e a discutere pacificamente, si è trovato attaccato con armi e incantesimi senza alcun preavviso. Sebbene lo scontro fosse stato dichiarato la correttezza avrebbe imposto almeno un tentativo estremo di conciliazione pacifica prima di passare all'uso delle armi. Preferendo invece avvantaggiarsi della sorpresa le parti insorte contro l'autorità imperiale hanno aggredito senz'altro l'imputato. Anche a scontro iniziato l'imputato ha continuato a tentare senza successo di porvi fine a parole e pacificamente, ottenendo il tentativo dell'altra parte di attaccarlo sfruttando l'attimo in cui aveva abbassato le armi per parlare. Se qualcuno è stato colpito a morte è stato proprio per legittima difesa in uno scontro armato che l'imputato stava cercando di evitare.
Tuttavia il
“colpo mortale” millantato dall'accusa è da escludersi. L'imputato ricorda distintamente il momento in cui ha colpito fratello Rafael. E' stato quando, schiacciato al suolo da un incantesimo di vento, l'imputato è stato aggredito dalla vittima a colpi di spada (fatto che già configura una legittima difesa). Riuscendo a parare i colpi dell'avversario l'imputato ha colpito la vittima all'altezza del ginocchio, causandone la caduta al suolo.
Che tale colpo possa aver causato la morte sul colpo della vittima è da escludersi senz'altro. Una ferita alla gamba porta alla morte solo dopo ore di agonia anche nel peggiore dei casi e solo se non si riceve alcun soccorso. Ciò che ha causato la morte della vittima non può essere stato il colpo dell'imputato. Forse durante il caos dello scontro è stato finito da qualcun altro, forse è stato calpestato dai suoi stessi alleati, forse è stato lasciato morire da chi poteva curarlo. Verificare tale fatto è giuridicamente impossibile.
Per quanto riguarda Rama, egli è stato durante lo scontro infettato da un potente veleno da parte di Whilem Von Kassel e si è accasciato al suolo nelle prime fasi dello scontro. Successivamente quando la situazione si è calmata i feriti sono stati raccolti e portati in taverna. L'imputato si è accertato che anche Rama fosse tra le persone che venivano soccorse. In particolare due medici agli ordini del signor incognito si sono occupati delle cure di tutte le persone ferite che avevano combattuto al fianco dell'imputato. Vedendo gli altri feriti alzarsi e rimettersi in sesto e non vedendo più Rama, l'imputato ha assunto che fosse stato portato altrove per ricevere cure migliori. Solo successivamente è stato informato che invece la vittima era morta in seguito a complicazioni dovute al veleno. Non si vede in che modo sia imputabile un omicidio. Richiedendo espressamente il requisito della volontarietà il codex moriano esclude l'omicidio colposo, e anche qualora lo prevedesse l'imputato è totalmente estraneo al nesso di causalità e in nessun modo si può dire che è stato causa della morte della vittima
.
Tuttavia è d'uopo far notare come l'accusa additi l'imputato per omissione di soccorso mentre nulla dica nei riguardi di colui che materialmente ha cagionato il ferimento mortale della vittima. Mentre al contrario si accusa di omicidio l'imputato perchè ha ferito a una gamba l'altra vittima e si ignorano totalmente i doveri di chi avrebbe dovuto soccorrerlo. Questo altissimo indice di faziosità dell'accusa rende tutto l'impianto accusatorio altamente incerto e pretestuoso. Dovere dell'accusa dovrebbe essere ottenere l'accertamento dei fatti e non la condanna dell'imputato. Evidentemente questo semplice fatto sfugge di vista alla pubblica accusa la quale mette nel mucchio una somma di accuse palesemente inaccettabili al fine di
creare l'illusione del grande volume dell'impianto accusatorio che invece risulta inconsistente sia nella legittimità sia nel merito.
Anche le aggravanti sono da escludersi per le considerazioni fatte al punto 1.
Capo di Accusa n. 5 - Oltraggio fisico o verbale
Dal Codex Ironstar:
"Articolo 5 - Crimini Comuni
...omissis...
Oltraggio fisico o verbale: aggredire o fare bersaglio di sortilegi o gravi ingiurie o minacce un cittadino della Repubblica."
L'imputato, durante l'insurrezione del capo di Accusa n. 3, ha aggredito e quasi portato alla morte i cittadini della Repubblica Martino Delle Torri, Isabeau Simaril, Kale Eyehawk, Whilelm Von Kassel, Ged dei Draghi, Tonino Calandrella, Eclissi dei Bardi, Orion Helsing.
A testimonianza di tale accusa, i testimoni presentati dalla Milizia sono Martino Delle Torri, Francesco Delle Torri, Isabeau Simaril, Kale Eyehawk, Whilelm Von Kassel, Kalis Ji'Vel, Lyla Fowlerian, Ged dei Draghi, Galhad dei Draghi, Spartaco detto Ignoto Incognito, Tonino Calandrella, Eclissi dei Bardi, Orion Helsing, Ettore, Faustolomeo.
Citando l'Articolo 9 - Aggravanti:
"Possono essere considerate delle aggravanti, causando condanne più aspre:
- prevedere e pianificare il crimine;
...omissis...
- cagionare, con il proprio crimine, benefici anche involontari ai Nemici della Repubblica di Mor. "
Nel ricordare che non essendo vigente ai tempi dei fatti il codex moriano non è applicabile ai fatti ascritti, cominciamo immediatamente col dire che ai sensi dell'art. 5 del codex moriano, solo i cittadini della repubblica di mor possono essere oggetto del reato di oltraggio fisico o verbale.
E' di evidenza imbarazzante che al tempo dei fatti nessuna delle persone indicate come vittime del presunto reato erano cittadini della repubblica di mor, per il semplice fatto che essa non esisteva ancora. Per espressa previsione di legge il reato di oltraggio fisico o verbale è previsto ad esclusiva tutela dei cittadini della repubblica, qualunque altra applicazione dell'articolo è nammissibile per la stessa previsione in esso contenuta.
Questo vuol dire che in mancanza della cittadinanza le condotte descritte dalla previsione del codex in materia di oltraggio fisico o verbale non sono applicabili.
Volendo poi entrare nel merito, richiamando quanto già esposto al punto 4, le situazioni di oltraggio fisico ascritte all'imputato si sono verificate al seguito di serie e contingenti minacce alla vita dello stesso. Nonostante l'imputato abbia più volte invitato tutti i presenti a deporre le armi e a cercare una composizione non violenta del conflitto, altrettante volte è stato attaccato, con armi e con incantesimi, vedendo messa a rischio la sua incolumità e la sua vita. Di fronte a tali attacchi, e non prima l'imputato ha preso le armi nei confronti del gruppo.
In particolare Il signor hrotbert wortington senza dare possibilità di conversazione pacifica ha immediatamente attaccato l'imputato e le persone che erano con lui con un incantesimo di paralisi, dando inizio all'insurrezione contro l'autorità imperiale. Svariate volte dopo l'inizio dello scontro l'imputato ha invitato alla conclusione pacifica, dichiarando apertamente di non voler portare violenza contro alcuno a meno che non vi fosse costretto. Solo in seguito ai ripetuti attacchi dei ribelli si è difeso con le armi e tentato di neutralizzare senza uccidere tutti coloro che continuavano a combattere.
A riprova di ciò quando il generale Garius ha lasciato il luogo dello scontro e il signor Francesco delle Torri ha approfittato della distrazione di alcuni incantatori per stordirli e neutralizzarli, è stato lo stesso imputato che ha fermato il signor Delle Torri dai suoi intenti ed ha rimesso in piedi e tutelato le persone che aveva combattuto. Ciò può essere testimoniato da tutti i presenti.
Anche le aggravanti sono da escludersi per le considerazioni fatte riguardo al punto numero 1.
In conclusione può dirsi che tutti i capi d'accusa finora esaminati sono privi di qualsiasi sostanza giuridica, irrispettosi del codex nonché di ogni altro basilare principio giuridico.
Senza contare che si tratta di accuse portate in maniera assolutamente faziosa, in disprezzo dell'istituzione che si rappresenta al solo fine di diffamare e mettere in cattiva luce l'imputato nei confronti del pubblico.
Tale comportamento altamente incompetente dovrebbe essere sanzionato dalle autorità competenti quale evidente fonte di imbarazzo nei confronti della pubblica amministrazione.
Capo di Accusa n. 6 - Oltraggio fisico o verbale, Falso
Dal Codex Ironstar:
"Articolo 6 - Crimini Comuni
...omissis...
Falso: mentire nell’ambito di un processo, millantare credito fingendosi di status diverso dal proprio, falsificare oggetti o documenti.
...omissis...
Oltraggio fisico o verbale: aggredire o fare bersaglio di sortilegi o gravi ingiurie o minacce un cittadino della Repubblica."
L'imputato,
in una discussione avvenuta nella taverna del Saturno Danzante, millanta una posizione a lui non competente come quella di proprietario e gestore della struttura, pretendendo pagamenti per la permanenza di persone appartenenti alla Gilda degli Incantatori all'interno delle sale. L'imputato, inoltre, non lesina nelle offese e nelle ingiurie, oltre a tentare minacce verso tali persone, come si può evincere in quasi la totalità degli interventi dell'imputato all'interno dell'Agorà Elaviana, e nelle discussioni avvenute nelle taverne Elaviane.
A testimonianza di tale accusa, i testimoni presentati dalla Milizia sono Whilelm Von Kassel, Medea D'Elia, Orion Helsing, Isabeau Simaril, Kathrina Delle Fonti, Ged dei Draghi, Pente d'Acquadolce.
Citando l'Articolo 9 – Aggravanti
"Possono essere considerate delle aggravanti, causando condanne più aspre:
...omissis...
- perseverare in un comportamento criminale, reiterando lo stesso crimine più volte".
Tra tutti i capi d'accusa finora elencati questo è l'unico che si riferisce a tempi e luoghi compatibili con la vigenza del codex moriano, dopo molti tentativi andati a vuoto, se non altro la pubblica accusa è riuscita ad azzeccare il dove e il quando.
Tuttavia anche quest'ultima accusa è
inconsistente. In verità le accuse sono due, una di falso e una di oltraggio verbale, anche qui l'accusa dimostra scarsa conoscenza del diritto e della procedura.
La disamina inizierà dalla seconda delle due, la quale a ben vedere non può neanche ritenersi un vero capo di imputazione. L'accusa è talmente vaga, priva di riferimenti e di circostanziamenti da risultare palesemente infondata e priva di valenza giuridica. Vorrebbe farsi credere a questa corte che la quasi totalità degli interventi dell'imputato nell'agorà siano esclusivamente ingiurie o addirittura minacce, o meglio tentate minacce come affermato dall'accusa (che forse avrà qualche difficoltà a spiegare in cosa consiste esattamente una “tentata minaccia”) talmente gravi da configurare il reato di oltraggio verbale, peraltro senza specificare, come sarebbe suo dovere, gli interventi che configurano tale reato. Evidentemente tale accusa, come tutte le altre, ha il solo scopo di suggestionare il pubblico e mettere in cattiva luce l'imputato. Non è nemmeno configurabile una difesa di merito in quanto la difesa non ha a disposizione alcun elemento costituente un'accusa. Se non vengono citati i fatti per cui si viene accusati non ci si può difendere. Di conseguenza ci troviamo nuovamente di fronte a un caso di rinunzia all'azione in cui l'accusa è solo millantata ma non correttamente proceduta.
Una considerazione però è possibile. Ci si riferisce riguardo al reato di oltraggio a interventi avvenuti nell'agorà di Elavia. Sarebbe alquanto difficile configurare in un luogo come l'agorà una giurisdizione di qualsiasi nazione. Questo luogo del mondo onirico è creato proprio per essere punto di incontro sovranazionale e aterritoriale comune a tutte le genti di Elavia indipendentemente dalla loro nazione di appartenenza. Affermare che un giudice abbia giurisdizione all'interno dell'agorà sarebbe come affermare che l'agorà è parte del territorio del regno a cui il giudice appartiene.
Questo sarà forse possibile in futuro, ma al momento, data la attuale frammentazione delle strutture nobiliari, una tale affermazione sarebbe un gravissimo oltraggio nei confronti di tutti gli altri nobili e giudici di Elavia.
Anche in questo caso le accuse sono improcedibili.
Finalmente, con grande fatica, giungiamo per la prima volta ad un capo di imputazione in cui la pubblica accusa addirittura cita dei fatti circostanziati e rientranti nella valenza del codex.
Purtroppo in questo caso ci si trova di fronte a un caso di errata percezione della realtà dovuto a incompetenza e ignoranza della pubblica accusa. Ad onor del vero va detto che per la prima volta la pubblica accusa è incolpevole della propria ignoranza. Non dell'incompetenza però, in quanto una semplice interrogazione avrebbe chiarito il tutto senza necessità di una denuncia. Nella foga di trovare un'accusa che potesse avere una qualche consistenza in tribunale l'accusa anziché svolgere le indagini e interrogare l'imputato del presunto reato come sarebbe stato suo dovere, ha preferito andare immediatamente in dibattimento, oberando inutilmente la corte di un procedimento che avrebbe potuto risparmiarsi con una semplice domanda. In questo caso è evidente l'abuso di potere e la negligenza da parte dell'accusa che anziché effettuare l'interrogatorio come espressamente previsto dal codice è passata direttamente al procedimento in tribunale venendo meno ai propri doveri.
La milizia inquirente dovrebbe avere con le sue indagini il compito di alleggerire il lavoro del giudice, e non aggravarlo costringendolo ad accertamenti e procedimenti assolutamente superflui che sarebbe invece compito della milizia effettuare.
Ma la tentazione del “processo sensazionale a sorpresa” è stata troppo forte. Peccato. In questo caso a commettere un crimine di abuso è stata proprio l'accusa incaricata delle indagini e della conduzione del processo, la quale viene con la presente ufficialmente denunciata al giudice Nihilm Il Cacciatore.
Ma torniamo al capo d'accusa.
L'accusa di falso è chiaramente infondata. Le affermazioni dell'imputato nella discussione citata dall'accusa non costituiscono affatto millanteria. E' cosa di pubblico dominio l'esistenza di una società commerciale di cui l'imputato è membro, tale società è costituita con il semplice consenso dei membri e prevede la gestione di affari comuni in virtù di maggiori profitti, utilizzando come conferimenti i beni dei singoli soci. Ogni socio è libero di conferire alla società tutti o parte dei suoi beni, partecipando in tal modo ai proventi comuni.
L'ingresso in società si costituisce senza particolari formalità con la semplice adesione, non è richiesta nessuna forma scritta e l'accordo ha valenza tra le parti.
Nel caso in esame le taverne all'epoca dei fatti erano di proprietà del signor Nihilm Il Cacciatore, il quale le aveva conferite alla società come sua partecipazione in cambio del lavoro e dell'aiuto nella gestione comune. Naturalmente è sempre rimasta salva la facoltà del signor Nihilm di alienare le taverne, come poi ha fatto, ma per tutto il tempo della gestione societaria esse erano considerate in co-proprietà e co-gestione.. Sarebbe stato sufficiente chiedere al signor Nihilm, che potrà confermare anche adesso, o all'imputato per escludere immediatamente ogni indagine o processo, facendo risparmiare un sacco di tempo alla giustizia.
Nessuna dichiarazione falsa è stata fornita dall'imputato in quanto la co-gestione dei conferimenti è l'essenza stessa della società.
Anche in questo caso non si capisce a cosa dovrebbero applicarsi le aggravanti.
La difesa ha concluso.